Fiscalità e unione doganale
Tariffa doganale comune
Nomenclatura combinata, Tariffa Doganale Comune, TARIC
Definizioni
Nomenclatura combinata (NC), è la nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione doganale, Intesa a rispondere nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle del commercio estero della Comunità. Si basa sulla nomenclatura del sistema armonizzato, cui essa aggiunge le proprie suddivisioni, denominate sottovoci NC.
La nomenclatura combinata è risultata dalla fusione delle nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe (nomenclatura statistica della Comunità).
Tariffa doganale comune è la tariffa esterna applicata ai prodotti importati nell'Unione. Stabilisce, in corrispondenza di ciascun codice a otto cifre (NC nomenclatura combinata), l'aliquota del dazio. Ad ogni codice della N.C. è indicata un'aliquota daziaria da applicarsi a quelle merci che rientrano nella descrizione letterale per essere classificate in quel determinato codice. I dazi sono generalmente espressi in percentuale da calcolarsi sul valore delle merci. La classificazione delle merci deve essere fatta tenendo presenti le regole di classificazione, previste dal regolamento comunitario sulla nomenclatura combinata e statistica, riportate anche nella tariffa d'uso, nonché le note esplicative diramate dal Consiglio di cooperazione doganale.
TARIC è la denominazione della tariffa integrata delle Comunità europee. Il Taric, riprende le misure comunitarie e commerciali applicate alle merci importate ed esportate dalla Comunità. Il Taric permette agli Stati membri di sdoganare le merci in maniera automatica. Esso permette inoltre di raccogliere, scambiare e pubblicare in maniera ottimale le informazioni sulle statistiche del commercio estero della Comunità.
Regolamento CEE 2658/87
La tariffa doganale delle Comunità europee ha per base giuridica il regolamento (CEE)2658/87.
La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende una versione completa della nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune, tenuto conto delle modifiche presentate dal Consiglio e dalla Commissione.
Qui di seguito si riportano gli stralci relativi al capitolo 44 Legno e prodotti di legno di cui ai regolamenti annuali del Consiglio recanti modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Preferenze Tariffarie Generalizzate (SPG)
Il sistema delle Preferenze Tariffarie Generalizzate - introdotto fin dagli anni '70 - semplifica e armonizza le procedure dei vari regimi esistenti al fine di migliorare il tasso di accesso dei paesi in via di sviluppo al mercato comunitario, garantendo nel contempo la promozione delle norme sociali fondamentali e delle norme ambientali.
Il sistema SPG attualmente in vigore - reso esecutivo per il periodo 2006/2008 dal Regolamento 980 del 27 giugno 2005 pubblicato sulla GUCE L.169 del 30/06/2005 - definisce un regime preferenziale dei dazi alle importazioni comunitarie di prodotti originari dei paesi beneficiari (individuati nell'allegato I al regolamento).
I prodotti interessati dall'SPG sono, a loro volta, elencati nell'allegato II (per le regole di origine si rimanda alle disposizioni di cui al codice doganale comunitario). I prodotti sono classificati in due categorie: i prodotti sensibili e i prodotti non sensibili. La natura sensibile dei prodotti è determinata rispetto ai prodotti comunitari analoghi e all'eventuale incidenza delle loro importazioni nella Comunità su prodotti comunitari.
I regimi previsti
L'SPG prevede tre regimi. Le preferenze tariffarie variano pertanto in funzione del regime cui sono soggetti i paesi beneficiari, e cioè:
- il regime generale;
- il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, che interessa i paesi vulnerabili;
- il regime speciale per i paesi meno sviluppati.
Regime generale
- Prodotti non sensibili : I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi.
- Prodotti sensibili : i dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti sono, di massima, ridotti di 3,5 punti percentuali
Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, che interessa i paesi vulnerabili
Viene riservato ai paesi elencati nell'allegato I del regolamento (colonna E), che per poter beneficiare del regime devono imperativamente ratificare e applicare effettivamente le convenzioni internazionali elencate nell'allegato III del regolamento.
Sospensione dei dazi per tutti i prodotti inclusi nell'allegato II
regime speciale per i paesi meno sviluppati
Viene riservato ai paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (colonna D). Conformemente alla strategia Tutto eccetto le armi, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni.
Le Nazioni Unite classificano i paesi meno sviluppati e possono anche decidere di ritirarli dall'elenco. In questo caso, la Commissione provvede a depennare il paese interessato dall'elenco dei beneficiari del regime. I paesi sono tuttavia ritirati dall'elenco in maniera progressiva, a seguito dell'accordo su un periodo transitorio di almeno tre anni.
Revoca temporanea
Il regime preferenziale può essere temporaneamente revocato nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari del paese beneficiario. La revoca deriva per lo più dal comportamento del paese interessato e può essere attuata per una delle seguenti ragioni:
- violazioni gravi e sistematiche delle convenzioni internazionali di cui all'allegato III, parte A;
- pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche;
- commercio di droga o inosservanza della normativa in materia di riciclaggio del denaro;
- violazioni gravi e sistematiche delle norme in materia di pesca e delle risorse alieutiche;
- esportazione di prodotti realizzati nelle carceri.
La decisione di revoca entra di massima in vigore al termine dei sei mesi successivi alla sua adozione. L'inosservanza delle norme di origine o l'indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa possono giustificare una decisione di sospensione delle preferenze della Commissione. Inoltre un paese può perdere la sua qualità di beneficiario del sistema (graduazione) qualora la banca Mondiale lo inserisca nel novero dei paesi ad alto reddito o in caso di conclusione di un accordo commerciale preferenziale con l'Unione Europea.
Soppressione delle preferenze tariffarie
Le preferenze tariffarie di tutti i prodotti dei paesi beneficiari del regime generale e del regime speciale di incentivazione dello sviluppo sostenibile e del buon governo possono essere soppresse qualora il volume delle importazioni comunitarie del prodotto originario del paese beneficiario si pari al 15 %, del volume totale delle importazioni comunitarie del medesimo prodotto originario dei paesi beneficiari di uno di questi due regimi.
Misure di difesa commerciale nella UE
Misure di difesa commerciale nella UE
I venticinque stati membri della Comunità europea elaborano una politica commerciale comune verso i paesi terzi, finalizzata a favorire lo sviluppo del commercio mondiale, l'abolizione progressiva delle restrizioni agli scambi e la riduzione delle barriere tariffarie.
La liberalizzazione degli scambi presuppone diritti ed obblighi da parte di tutti i partner commerciali, comportando la necessità di prevedere meccanismi che consentano di assicurare il rispetto delle regole di una corretta concorrenza tra imprese che operano nel commercio internazionale.
La legislazione comunitaria prevede tre misure principali di difesa commerciale:
- misure antidumping, nei confronti di importazioni effettuate sul mercato comunitario da parte di imprese di paesi terzi che vendono sul mercato europeo prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita sul mercato d'origine della merce (importazioni in dumping);
- misure antisovvenzione, nei confronti di importazioni che godono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle proprie imprese;
- salvaguardie, che possono essere attivate in presenza di grave danno alle imprese comunitarie derivante da distorsioni del mercato, come ad esempio flussi anomali di importazioni.
La normativa comunitaria ha lo scopo di rimuovere gli effetti distorsivi delle importazioni in dumping o oggetto di sovvenzioni e di ripristinare un'effettiva concorrenza sul mercato europeo.
Procedura antidumping
A cosa serve
Serve a proteggere il mercato comunitario di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d'origine.
Si tratta di in un procedimento quasi amministrativo regolato dal diritto comunitario e condotto dalla Commissione europea d'ufficio o dietro presentazione di un ricorso da parte dei soggetti interessati. Tale procedimento, in caso di accertamento dell'esistenza di un comportamento di dumping, prevede l'applicazione di dazi all'importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d'origine della merce, a meno che non sia possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto.
Quando e a chi è applicato il dazio
I dazi antidumping sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni:
- esistenza della pratica di dumping, cioè quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato comunitario risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul mercato d'origine della merce;
- esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori comunitari derivante dal dumping;
- esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il dumping (ossia il danno dell'industria europea deve essere causato dalle importazioni in dumping);
- interesse della Comunità: i benefici derivanti dalla introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).
Chi può presentare un ricorso
Sono legittimati a presentare ricorso i produttori del bene in concorrenza con quello importato che rappresentino almeno il 25% del totale della produzione comunitaria. I soggetti interessati possono presentare ricorso (anche avvalendosi della propria associazione di categoria) direttamente alla Commissione europea, oppure per il tramite del Ministero per le Attività Produttive. Le aziende nel presentare un ricorso devono fornire elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per l'imposizione di un dazio compensativo, oltre ad elementi relativi all'azienda o alle aziende che agiscono ed al mercato di riferimento.
Quali sono i tempi della procedura
La procedura normalmente si chiude in un anno dal suo inizio. In ogni caso, il termine perentorio è di 15 mesi.
Dopo 60 giorni dall'inizio della procedura, possono essere imposti dazi provvisori.
I dazi definitivi vengono decisi dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, su proposta della Commissione e dietro consultazione con gli Stati membri. A seguito della entrata in vigore del Regolamento CE 461/2004, la proposta della Commissione si considera approvata in mancanza di una maggioranza di Stati membri che si esprimano per il suo rigetto (c.d. maggioranza semplice negativa). In questo modo si garantisce la utilizzabilità di questo strumento anche nell'Europa a 25.
Il regolamento di imposizione dei dazi resta in vigore per cinque anni, a meno che le parti interessate, o la Commissione d'ufficio, non richiedano l'avvio di una procedura di revisione (c.d. interim review e/o sunset review).