Guide
Importazioni di legno compensato di legno CONIFERE originario dal Brasile
Prodotto oggetto dell’inchiesta
Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie («legno compensato di legno tenero»).
Denuncia e asserzione di pregiudizio
• La denuncia è stata presentata il 20 gennaio 2025 dal Softwood Plywood Consortium («denunciante»).
• Secondo i calcoli forniti nella denuncia, i margini di dumping stimati variano tra l’87% e il 131%.
Periodo sottoposto a indagine
• Periodo dell’inchiesta: periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, cioè i mesi sui quali effettivamente si valuta il pregiudizio.
• Periodo in esame: 1° gennaio 2021 – fine del periodo dell’inchiesta (il periodo in esame è più ampio per analizzare anche le tendenze del mercato utili a definire un eventuale pregiudizio).
Step
• Avviso di apertura dell’indagine: 6 marzo 2025;
• Termine presentazione osservazioni sulla denuncia/apertura dell’inchiesta: entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso;
• Termine dell’inchiesta: entro un anno e in ogni caso entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Di seguito si forniscono alcuni riferimenti da intendersi come indicativi, come specificato sul sito ufficiale.
Regolamento di esecuzione
• del 20 maggio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di conifere originario del Brasile;
• è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate.
Fase provvisoria
• imposizione misure provvisorie, con durata massima di 6 mesi: novembre 2025 (comunque non oltre 7-8 mesi dall’avviso);
• la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie;
• le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
Fase finale
• entrata in vigore delle misure definitive con durata di 5 anni, con la possibilità di richiedere una revisione dopo un anno: maggio 2026.
Nuovo strumento di sorveglianza delle importazioni per prevenire elusione dazi negli scambi commerciali
Attivato, da parte della Commissione Europea, un nuovo strumento di sorveglianza per contribuire a proteggere l'UE da improvvisi e potenzialmente destabilizzanti picchi di importazioni. Questo sistema mira a prevenire la deviazione dannosa degli scambi, che si verifica quando una quantità significativa di merci che non possono entrare in altri mercati a causa di dazi doganali elevati e altre restrizioni viene reindirizzata verso l'UE. È probabile che, a causa dei dazi statunitensi e dell'incertezza, gli esportatori cinesi cercheranno di aumentare le loro esportazioni verso l'UE.
Il nuovo strumento si basa sull'iniziativa della Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen di istituire una task force per la sorveglianza delle importazioni al fine di proteggere i mercati e le industrie dell'UE. Il lavoro della task force è incentrato sulla trasmissione di informazioni tempestive e informate a supporto del processo decisionale della Commissione. Inoltre, la Commissione sta avviando un dialogo con la Cina per monitorare eventuali deviazioni degli scambi e garantire che eventuali sviluppi significativi siano debitamente affrontati.
Ogni mese saranno aggiornati i risultati del monitoraggio e resi qui disponibili (trovate già i risultati di maggio).
Per affinare lo strumento, la Commissione invita i produttori (così come le Associazioni di settore e gli Stati membri) a esaminare le tendenze delle importazioni disponibili sul sito web dello strumento e a fornire dati e analisi di mercato compilando un questionario, da inviare, insieme ad eventuali contributi o domande, all’indirizzo: TRADE-IMPORT-MONITORING@ec.europa.eu
Ciò aiuterà ulteriormente la Commissione a individuare prodotti specifici che potrebbero essere a rischio a causa di significativi aumenti delle importazioni.
Caso AD717: importazioni di compensato di legno di LATIFOGLIE originario della Repubblica Popolare Cinese.
Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione del 6 giugno 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di latifoglie originario della Repubblica popolare cinese (caso AD717).
Di seguito una breve sintesi:
1. È stato imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci:
- 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10
- originario della Repubblica popolare cinese
2. Entità del dazio
3. Per evitare pratiche elusive, le importazioni di legno compensato avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù e con un’anima contenente strati delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20) sono monitorate dalla Commissione.
4. In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping (si veda punto 375 del documento in italiano)
5. È attesa per novembre 2025 (e comunque non oltre dicembre 2025) una decisione finale rispetto alle misure definitive. Per consultare la timeline fornita dalla Commissione europea si faccia riferimento alla pagina ufficiale dedicata
Per ulteriori dettagli consulta questa pagina