Caso AD707 - Chiusura inchiesta e imposizione dazi definitivi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, il Regolamento di Esecuzione 2025/1342 della Commissione Europea che istituisce formalmente i dazi antidumping definitivi sulle importazioni cinesi di pavimenti in multistrato.

Si ricorda che il prodotto in esame riguarda pannelli per pavimenti assemblati, in legno multistrato attualmente classificati nel codice NC 4418 75 00. Sono esclusi i pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore di bambù, nonché i pannelli per pavimenti a mosaico. I dazi antidumping definitivi variano dal 21,3% al 36,1%, a seconda del produttore esportatore.

Il Regolamento conferma contestualmente la riscossione retroattiva di questi dazi sulle importazioni registrate prima dell'istituzione delle misure provvisorie (tra metà ottobre 2024 e metà gennaio 2025). Inoltre, al fine di evitare potenziali tentativi di elusione, il Regolamento prevede un monitoraggio speciale delle importazioni di pavimento in multistrato da tutti i Paesi. Ciò dovrebbe comportare un'ulteriore disciplina in materia di conformità ai dazi doganali ed eventualmente facilitare la preparazione di una richiesta antielusione, qualora ciò si rendesse necessario. 

La pubblicazione del Regolamento completa formalmente la fase istruttoria di questo procedimento, che diventerà parte integrante del diritto dell'UE e rimarrà applicabile per i prossimi 5 anni. Dopo il periodo iniziale di applicazione, nel 2030 i produttori dell'UE potrebbero richiederne la revisione e un'ulteriore proroga per aggiuntivo periodo.

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Prodotto oggetto dell’inchiesta
Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie («legno compensato di legno tenero»).

Denuncia e asserzione di pregiudizio
• La denuncia è stata presentata il 20 gennaio 2025 dal Softwood Plywood Consortium («denunciante»).
• Secondo i calcoli forniti nella denuncia, i margini di dumping stimati variano tra l’87% e il 131%.

Periodo sottoposto a indagine
• Periodo dell’inchiesta: periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, cioè i mesi sui quali effettivamente si valuta il pregiudizio.
• Periodo in esame: 1° gennaio 2021 – fine del periodo dell’inchiesta (il periodo in esame è più ampio per analizzare anche le tendenze del mercato utili a definire un eventuale pregiudizio).

Step
• Avviso di apertura dell’indagine: 6 marzo 2025;
• Termine presentazione osservazioni sulla denuncia/apertura dell’inchiesta: entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso;
• Termine dell’inchiesta: entro un anno e in ogni caso entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso. 

Di seguito si forniscono alcuni riferimenti da intendersi come indicativi, come specificato sul sito ufficiale.

Regolamento di esecuzione
• del 20 maggio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di conifere originario del Brasile;
• è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate.

Fase provvisoria
• imposizione misure provvisorie, con durata massima di 6 mesi: novembre 2025 (comunque non oltre 7-8 mesi dall’avviso);
• la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie;
• le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

Fase finale
• entrata in vigore delle misure definitive con durata di 5 anni, con la possibilità di richiedere una revisione dopo un anno: maggio 2026.

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Attivato, da parte della Commissione Europea, un nuovo strumento di sorveglianza per contribuire a proteggere l'UE da improvvisi e potenzialmente destabilizzanti picchi di importazioni. Questo sistema mira a prevenire la deviazione dannosa degli scambi, che si verifica quando una quantità significativa di merci che non possono entrare in altri mercati a causa di dazi doganali elevati e altre restrizioni viene reindirizzata verso l'UE. È probabile che, a causa dei dazi statunitensi e dell'incertezza, gli esportatori cinesi cercheranno di aumentare le loro esportazioni verso l'UE.

Il nuovo strumento si basa sull'iniziativa della Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen di istituire una task force per la sorveglianza delle importazioni al fine di proteggere i mercati e le industrie dell'UE. Il lavoro della task force è incentrato sulla trasmissione di informazioni tempestive e informate a supporto del processo decisionale della Commissione. Inoltre, la Commissione sta avviando un dialogo con la Cina per monitorare eventuali deviazioni degli scambi e garantire che eventuali sviluppi significativi siano debitamente affrontati.

Ogni mese saranno aggiornati i risultati del monitoraggio e resi qui disponibili (trovate già i risultati di maggio).

Per affinare lo strumento, la Commissione invita i produttori (così come le Associazioni di settore e gli Stati membri) a esaminare le tendenze delle importazioni disponibili sul sito web dello strumento e a fornire dati e analisi di mercato compilando un questionario, da inviare, insieme ad eventuali contributi o domande, all’indirizzo: TRADE-IMPORT-MONITORING@ec.europa.eu

Ciò aiuterà ulteriormente la Commissione a individuare prodotti specifici che potrebbero essere a rischio a causa di significativi aumenti delle importazioni.

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Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1139 della Commissione del 6 giugno 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di latifoglie originario della Repubblica popolare cinese (caso AD717).

Di seguito una breve sintesi:

1. È stato imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci:

  • 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10
  • originario della Repubblica popolare cinese
     

2. Entità del dazio


3. Per evitare pratiche elusive, le importazioni di legno compensato avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù e con un’anima contenente strati delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20) sono monitorate dalla Commissione.


4. In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping (si veda punto 375 del documento in italiano)


5. È attesa per novembre 2025 (e comunque non oltre dicembre 2025) una decisione finale rispetto alle misure definitive. Per consultare la timeline fornita dalla Commissione europea si faccia riferimento alla pagina ufficiale dedicata

Per ulteriori dettagli consulta questa pagina

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Nella giornata del 12 maggio 2025, la Commissione ha fornito informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori per le importazioni di compensato di latifoglie proveniente dalla Cina. Le parti interessate avranno pertanto – come consuetudine - 3 giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull'accuratezza dei calcoli. Tali osservazioni si riferiranno esclusivamente a errori e imprecisioni; eventuali argomentazioni procedurali e pareri relativi all'inchiesta potrebbero essere presi in considerazione in una fase successiva.

È questa solo una comunicazione preliminare dei dazi provvisori; pertanto, i dazi antidumping provvisori saranno riscossi solo a partire dal 9 giugno 2025. Così come solo dal 9 giugno si conoscerà l’eventuale imposizione retroattiva delle misure.

I dazi doganali si aggiungono a eventuali dazi all'importazione esistenti e regolari, se presenti.

I dazi antidumping provvisori (espressi sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazi doganali esclusi) sono stabiliti come segue:
• Per la società Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd: 25,1%
• Tutte le altre importazioni originarie della Cina: 62,4%.

Le misure definitive saranno pubblicate il 6 dicembre 2025.

Comunicazione della CE

Allegato 1 Pre-Disclosure

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Nella giornata del 6 marzo 2025 la Commissione europea ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di compensato di conifere originario del Brasile (CN 441239).

Il reclamo è presentato dai produttori UE di compensato di conifere, collettivamente denominati Softwood Plywood Consortium.

I ricorrenti rappresentano ben oltre il 25% della produzione totale di compensato di conifere nell'UE. Il Brasile è il quarto produttore mondiale di compensato di conifere nonché il maggiore esportatore, rappresentando il 27% del volume globale delle esportazioni e il 4% delle quote di produzione globale nel 2021.

Dato l'elevato numero di importatori coinvolti in questo procedimento, la Commissione può decidere di applicare il campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Il campionamento consiste nel limitare l'indagine a un numero ragionevole di parti che la Commissione può esaminare. Le parti selezionate devono essere pronte a collaborare pienamente all'indagine.

In virtù di tale "campionamento" è possibile che qualche azienda abbia già ricevuto una lettera da parte della CE che ufficialmente le comunica di essere stata indicata come “importatore di compensato di conifere” ed è invitata a registrarsi sulla piattaforma TRON come “parti interessate” con richiesta di fornire le informazioni entro 7 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso, ovvero entro il 13 marzo 2025 a mezzanotte.

L’iscrizione comporta la sola dichiarazione alla Commissione che si è importatori di questo prodotto nel periodo sotto indagine, con indicazioni dei volumi e dei valori (queste informazioni sono comunque già nelle disponibilità della commissione stessa).

L'inchiesta si concluderà entro un anno, ma non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le misure provvisorie possono essere imposte non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dalla pubblicazione del presente avviso.

La Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell'imposizione delle misure provvisorie, sulla cosiddetta pre-divulgazione che dovrebbe avvenire il 7 ottobre.

In allegato l’avviso pubblicato in GUE n. C/2025/1490 e una sintesi esecutiva preparata dalla Commissione. 

OJ_C_202501490_IT_TXT

Executive Summary

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Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in materia di dumping, pregiudizio, causalità, livello delle misure e interesse dell'Unione, dovrebbero essere imposte misure provvisorie per impedire che ulteriori danni siano causati all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. L'articolo 1 è valido per 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento (16 gennaio) - entro metà luglio la Commissione deciderà se imporre misure definitive. Le misure definitive verrebbero normalmente imposte per un periodo di cinque anni con la possibilità di richiedere una revisione delle misure al più presto un anno dopo l'imposizione.

Si ricorda che il prodotto in esame sono pannelli per pavimenti assemblati, multistrato, in legno, attualmente classificati nel codice NC 4418 75 00. Sono esclusi i pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù, nonché i pannelli per pavimenti a mosaico.

Misure provvisorie per pavimenti in legno provenienti dalla Cina

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La Commissione Europea ha pubblicato le misure antidumping definitive sulle importazioni di melamina dalla Cina modificando la forma delle misure da prezzo minimo all’importazione a dazi ad valorem, in vigore dal 19 febbraio 2025. L'aliquota dei dazi ad valorem varia dal 12% al 49% per quattro produttori esportatori cinesi di melamina che hanno collaborato e il dazio nazionale è del 65,2% per gli altri (qui la tabella riepilogativa).


Sebbene la Commissione Europea riconosca che queste nuove misure porteranno ad un aumento dei prezzi della melamina, trascura il fatto che la recente inflazione dei costi, oltre all’aumento ad es. del gas naturale, ha già aumentato sostanzialmente il costo della melamina.

La Commissione europea ha osservato che l’offerta di melamina da paesi terzi diversi dalla Cina è aumentata sostanzialmente dall’istituzione delle misure originali nel 2009 e ne conclude che i dazi ad valorem non danneggerebbero indebitamente le industrie utilizzatrici, come quelle dei pannelli a base di legno.

Sfortunatamente, questa è la conclusione principale di questa indagine di revisione parziale, che si è conclusa con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Misure definitive febbraio 2025

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In data 18 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Esecutivo 2024_3140 del 17/12/2024 inerente la registrazione delle importazioni di compensato di legno di latifoglie dalla Cina di cui all’allegato.

In tale Regolamento vengono riassunte le premesse dell’indagine in corso, quali la definizione del prodotto e il livello di margine di pregiudizio ipotizzato.

Il Regolamento entrerà in vigore il 19/12/2024 e la registrazione delle importazioni del prodotto in esame resterà valida per un periodo di nove mesi.

Questo provvedimento si inserisce nel contesto dell'indagine antidumping dell’UE in corso sulle importazioni di compensato di legno di latifoglie cinese. La Commissione, agendo di propria iniziativa e seguendo una nuova procedura, ha stabilito che la registrazione è necessaria per garantire un'indagine approfondita e per salvaguardare il mercato UE da pratiche commerciali sleali.

Quest’obbligo di registrazione garantirà un'indagine trasparente e approfondita, consentendo all'UE di proteggere efficacemente il proprio mercato sostenibile dalla concorrenza sleale e di salvaguardare gli interessi delle imprese europee.
 

Antidumping Hardwood Plywood - Regolamento Esecutivo

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La European Panel Federation (EPF) ha co-ospitato con successo il webinar “Approvvigionamento responsabile: rischi e conseguenze dell’acquisto di compensato sanzionato dalla Russia e dalla Bielorussia”. L'evento - che ha attirato un forte pubblico internazionale, contando 366 partecipanti online provenienti da più di 30 Paesi - ha fornito ai suoi partecipanti attivi approfondimenti sulle attuali sfide che l’industria del compensato si trova ad affrontare, in particolare alla luce delle sanzioni in corso sui prodotti in legno russi e bielorussi.

La registrazione del webinar, disponibile per i soli partecipanti, è disponibile a questo link

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Aggiornamento in merito all’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla tramite importazioni spedite da Turchia e Kazakistan.

L’indagine preliminare, avviata dalla Commissione Europea, attraverso i dati forniti e vagliati dagli uffici preposti, ha valutato positivamente la richiesta, provando l’esistenza dell’elusione delle misure antidumping tramite Turchia e Kazakistan.

Il 14 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di Esecuzione, scaricabile a questo link

I risultati sono in linea con quelli rilasciati nel documento informativo (vale a dire che a nessuna società è stata concessa un'esenzione su tali Paesi e i dazi AD verranno riscossi retroattivamente a partire dall'agosto 2023, quando è iniziata la registrazione delle importazioni).

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Prime risultanze dell’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla tramite importazioni spedite da Turchia e Kazakistan.
A novembre 2021 l’Unione Europea ha istituito dazi antidumping sul compensato di betulla proveniente dalla Russia, dazi che ricordiamo erano stati imposti nella misura generale del 16% circa.Nonostante i dazi più elevati, la Russia ha continuato a fornire circa la metà del compensato di betulla in Europa, fino al totale divieto di importazione imposto allo scoppio della guerra in Ucraina, con le sanzioni attivate dall’Europa stessa.

La Commissione, su richiesta del Consorzio Woodstock, che ritiene che le importazioni vengano eluse per il tramite di triangolazioni da Paesi terzi, con Regolamento UE 2023/1649 del 21 agosto 2023, apre un’inchiesta relativa a “possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia mediante importazioni di legno compensato di betulla spedito da Turchia e Kazakistan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakistan, e dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakistan”.

L’indagine, avviata dalla Commissione Europea, attraverso i dati forniti e vagliati dagli uffici preposti, ha valutato positivamente la richiesta, provando l’esistenza dell’elusione delle misure antidumping tramite Turchia e Kazakistan.

Se tutto viene confermato, e solo alla pubblicazione del Regolamento di Esecuzione, che avverrà non prima di maggio 2024, il dazio di 15,80% sarà esteso anche agli stessi prodotti provenienti da Turchia e Kazakistan con effetto retroattivo dalla data della richiesta di indagine, cioè agosto 2023.

Regolamento di Esecuzione UE 2023_1649

Clr061-24_AnnexIII_240301 Birch plywood AC investigation Disclosure - Key findings

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Adozione definitiva dei dazi antidumping sulle importazioni di compensato di okoumé dalla Cina da parte dell'Unione europea per un periodo di cinque anni. La decisione è stata pubblicata ufficialmente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 13 giugno 2023 a norma del REGOLAMENTO (UE) 2023/1159 ed entra in vigore il 14 giugno 2023.

Si conclude pertanto il riesame in previsione della scadenza, avviato il 5 aprile 2022 dall'EPF per conto dell'industria Europea per i produttori di compensato. Tale richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping e della reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione. 

Official Journal of the European Union - Definitive regulation

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In seguito alla divulgazione della Final Disclosure per l’imposizione definitiva del dazio dei pannelli di compensato di Betulla dalla Russia (caso AD672), alcune parti interessate hanno richiesto una sospensiva temporanea alle misure adottate.

In primo luogo, la Commissione ha osservato che "l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che la sospensione delle misure imposte sulle importazioni del prodotto in esame sia nel suo insieme e non in parte" evidenziando inoltre che "la richiesta di esclusione sui pannelli quadrati è stata affrontata nel caso del procedimento antidumping parallelo, che ha respinto in via definitiva la richiesta di esclusione del quadrato". Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

A seguito dell'esame approfondito circa gli sviluppi successivi al periodo di inchiesta, è stato evidenziato che "l'industria dell'Unione soffre ancora di una situazione di pregiudizio" e pertanto la Commissione ha concluso che "benchè le condizioni di mercato siano temporaneamente cambiate, le stesse non hanno subito variazioni di rilievo tali da rendere improbabile una ripresa del pregiudizio a seguito di una eventuale sospensione".    La stessa Commissione ha, quindi, ritenuto - nell’interesse dell’industria europea rappresentata - di non dare avvio alle misure sospensive di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Questa decisione non pregiudica il diritto della Commissione di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, qualora le condizioni di mercato possano cambiare in futuro.                

Tutto ciò nonostante un’indicazione politica favorevole della maggioranza degli Stati membri. Pertanto, il dazio, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea lo scorso 8 novembre (qui il link al testo), rimane confermato e in vigore.

Decisione sospensiva finale

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Il 7 luglio 2003, la Federazione europea dell'Industria di Legno compensato (FEIC) presentò un reclamo - alla Commissione europea - riguardo l'importazione di compensato di okoumé originario della Repubblica Popolare Cinese. Una procedura antidumping fu iniziata ufficialmente 19 agosto 2003 (O.J. 19/08/2003) con conseguente investigazione della durata di 15 mesi. In considerazione degli elementi raccolti durante i primi 9 mesi , il Comitato Anti-Dumping della Commissione Europea ha adottato in via provvisoria delle misure antidumping a valere sulle importazioni di compensato di legno di okoumè prodotto in Cina.
In data 7 settembre 2004 le misure sono state rese definitive per un periodo di 5 anni (Regolamento di Consiglio N° 1942/2004) .

A giugno 2009 la Federazione Europea di Compensato ha chiesto ed ottenuto l'accoglimento per l'apertura di una procedura di mantenimento dei dazi attualmente in vigore.

Il 31 gennaio 2011 l'inchiesta si è conclusa con l'imposizione definitiva delle misure di dumping. Il livello nazionale e definitivo di dumping è stato stabilito nella misura del 66.7%.

4 produttori (di cui nell'allegato elenco) hanno ricevuto dazi individuali:

Zhejiang Deren Bamboo-Wood 23.5%
Jiaxing Jinlin Lumber Co. 17%
Nantong Zongyi Plywood Co. 9.6%
Zhonglin Enterprise Co. 6.5%

Council implementing regulation (EU) no. 82/2011

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La Commissione europea ha pubblicato l’avviso di chiusura dell’indagine sul compensato di betulla proveniente dalla Russia avviata il 14 ottobre 2020, definendol’imposizione di dazi definitivi nella misura del 16% circa a valere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale europea, pubblicazione avvenuta lo scorso 9 novembre 2021. Tali dazi vanno ad aggiungersi al dazio del 7% attualmente in vigore.

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Si informa inoltre che "la Commissione ha trasmesso una bozza di Regolamento con la quale, sulla base degli esiti dell'indagine relativa al periodo post-IP, sottopone agli Stati Membri il "non accoglimento della richiesta di sospensione" dei dazi AD definitivi sulle importazioni di compensato di betulla dalla Russia (caso AD672), tenuto conto che non ritiene soddisfatti i parametri (ex art. 14.4 del Regolamento di base) sui quali si basa tale istituto".

Tale "proposta" sarà comunque oggetto di votazione da parte degli Stati membri in sede di Comitato per la Difesa Commerciale il prossimo 17 novembre 2021.

La Federazione, a seguito di confronto tra le associazioni afferenti all’area Legno, ha redatto un position paper (necessariamente frutto di posizioni mediate e condivise) inviato con nota al ministero degli Affari Esteri (soggetto titolato a esprimere la posizione italiana in sede comunitaria) il giorno 7 ottobre 2021 e successiva 28 ottobre 2021, in cui viene richiesta anche la "applicazione di un periodo sospensivo di 9 mesi con possibile rinnovo per un massimo di ulteriori 12 mesi" per la procedura di cui in oggetto (AD672).

Avviso di chiusura della Commissione Europea

Position Paper FederlegnoArredo

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La Commissione Europea ha pubblicato la sua decisione riguardante l’imposizione di dazi transitori fino alla chiusura dell’indagine (dicembre 2021), nella quale rende nota la creazione di un dazio transitorio del 16%. 
In allegato le relative informative.

Comunicazione

Allegato 1

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È stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE 2021/940) che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno, compensato di betulla originario della Russia.
Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta. Le aliquote applicabili per il prodotto di cui all’indagine sono elencate all’Art.1 del decreto di cui in allegato.
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, applicabile per un periodo di sei mesi ed obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli stati membri dell’Unione Europea.

IT_Provisional Regulation Birch Plywood

EN_Provisional Regulation Birch Plywood

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