Le recenti evoluzioni giurisprudenziali in tema di tutela autorale delle opere del design.

Le recenti evoluzioni giurisprudenziali in tema di tutela autorale delle opere del design.

Il nostro ordinamento prevede che anche le opere del disegno industriale possano accedere alla tutela autorale, ove siano in possesso del duplice requisito del carattere creativo (come qualunque altra opera) e del valore artistico (requisito proprio soltanto di tali specifiche opere). Alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia sembrano però aver stabilito che la previsione di un requisito aggiuntivo, per le opere del design, rispetto al mero carattere creativo potrebbe porsi in contrasto con il diritto comunitario. Come sono stati recepiti tali principi dalla nostra più recente giurisprudenza nazionale? 



1. I requisiti di accesso alla tutela autorale previsti dalla legge italiana per le opere del design

Come noto, l’art. 2, n. 10 della L. 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul Diritto D’Autore: L.d.A.) ammette alla tutela autorale, tra le altre, “le opere del disegno industriale, garantendo così a tali opere un’ulteriore forma di tutela che può eventualmente aggiungersi a quella già prevista dal CPI per i disegni e modelli e per i marchi di formaTuttavia, diversamente dalle altre opere più “classiche” (letterarie, musicali, dell’arte figurativa, dell’architettura ecc.), perché le opere del design possano accedere a tale forma di tutela, la norma in questione richiede non solo che esse “presentino di per sé carattere creativo” (come per tutte le altre opere tutelabili con il diritto d’autore), ma anche “valore artistico” imponendo a tutti gli effetti ad esse un requisito ulteriore di accesso alla tutela autorale.

Se la valutazione della sussistenza del requisito del carattere creativo (inteso come originalità della forma per cui si invoca tutela, ossia la capacità di essa di esprimere la personalità dell’autore) è stata sin da subito chiara nella sua portata, nel tempo si è formata una consistente giurisprudenza che si è concentrata sulla necessità di oggettivizzare il più possibile il criterio di valutazione della sussistenza dell’ulteriore requisito del valore artistico

In particolare, la Suprema Corte[1] ha chiarito che, ai fini di valutare la sussistenza del valore artistico “il criterio forse più rilevante appare essere quello del riconoscimento che l’oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche», precisando altresì che «circostanze che evidenziano siffatto riconoscimento possono essere, tra l’altro l’esposizione dell’opera in mostre o in musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l’attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore e quant’altro».

Anche la giurisprudenza di merito, del resto, si è nel tempo uniformata nel senso di attribuire rilevanza, al fine di determinare la sussistenza del valore artistico, ai riconoscimenti ricevuti dall’opera, come appunto le esposizioni in mostre e musei, oppure la consacrazione per il tramite di premi e articoli critici (non quindi commerciali) su riviste note di settore, ritendendo di ravvisare in questi riconoscimenti una sorta di oggettivizzazione dell’apprezzamento del pubblico e degli esperti per una creazione. In questo senso, si è ad esempio dato rilievo il riconoscimento ottenuto dall’opera in “diverse riviste del settore … fino ad essere inserito tra i capolavori del design italiano nella Collezione permanente della Triennale di Milano[2].

Da ciò, sembra potersi dedurre che la sussistenza del valore artistico risulti connessa ad una sorta di apprezzamento posteriore alla sua creazione, che tuttavia viene convenzionalmente riferito al momento in cui l’opera è stata realizzata, secondo quello che la dottrina ha definito il “processo di storicizzazione” del valore artistico. 

 


2. Il requisito del valore artistico alla luce di due recenti pronunce della Corte di Giustizia

Chiarita la portata della nozione di valore artistico, va sottolineato come questa difformità di accesso alla tutela per le opere del design rispetto a quelle di altre tipologie ha sempre rappresentato un profilo di criticità, specie dal punto di vista della compatibilità con il diritto comunitario (e in particolare  con la Direttiva 2001/29/CE sulla “armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”), che invece non subordina la tutela autorale del design alla presenza a requisiti ulteriori rispetto alla mera creatività. 

Proprio questo tema è stato recentemente affrontato dalla Corte di Giustizia Europea con due distinte sentenze interpretative (e quindi vincolanti per i giudici nazionali)[3]che sembrano aver espresso principi “incompatibili” con la richiesta sussistenza del requisito del valore artistico con conseguente astratta necessità di disapplicare la relativa previsione del nostro ordinamento.

La prima di esse, purtroppo affronta il tema non in termini chiarissimi, in quanto i quesiti interpretativi posti alla Corte non chiedevano espressamente se ai fini di accordare tutela autorale ad un’opera del design, potessero essere presi in considerazione requisiti di tutela ulteriori o alternativi rispetto al mero carattere creativo.

In ogni caso, la Corte ha chiarito che quella di opera tutelata dal diritto d’autore è “una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata e applicata in modo uniforme, con ciò di fatto escludendo un trattamento diverso da quello prescritto a livello comunitario. 

In secondo luogo, la Corte ha stabilito che, ai fini della tutela autorale, il concetto di opera “presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. D’altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione”, con la precisazione che, affinché sussista il primo di questi elementi “è necessario e sufficiente che (essa) rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo”; mentre il secondo “implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività”.

I Giudici europei hanno quindi concluso che quando un’opera (quale certamente è anche un’opera del disegno industriale) soddisfa i requisiti di cui sopra, allora esso deve beneficiaredella tutela autoraleconformemente al diritto comunitario, “ove la portata di tale tutela non dipende dal grado di libertà creativa di cui ha goduto il suo autore e non è pertanto inferiore a quella di cui gode ogni opera che ricade in detta direttiva»

In concreto, pertanto, la Corte di Giustizia sembrerebbe aver chiarito che (diversamente da quanto formalmente previsto dal nostro ordinamento) anche per le opere di design gli unici requisiti per accedere alla protezione di diritto d'autore sono, da un lato, la creatività e, dall'altro, l’identificabilità dell’opera, con la conseguenza che al ricorrere di essi deve conseguire il riconoscimento della tutela autorale da parte degli Stati membri. 

La seconda sentenza della Corte di Giustizia sembra invece aver chiarito che persino una forma imposta dalla funzione tecnica del prodotto può comunque accedere alla tutela autorale, qualora l’autore della stessa abbia avuto un margine di scelta libera e creativa nel panorama di riferimento, tale da riflettere “la personalità del suo autore”. 

Sulla base di tale assunto, la Corte ha quindi demandato al Giudice del rinvio la valutazione in merito sia al fatto che la forma di cui era causa “appare necessaria per ottenere un particolare risultato tecnico”, sia “se, nonostante tale circostanza, la (forma) … in questione costituisca un’opera originale risultante da una creazione intellettuale”: eventualità, questa, che “non può verificarsi qualora la realizzazione di un oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o da altri vincoli che non hanno lasciato spazio all’esercizio di una libertà creativa o le hanno lasciato uno spazio talmente limitato che l’idea e la sua espressione si confondono”. 

Con la conseguenza, a fortiori, che se invece “attraverso tale scelta della forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative e abbia modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalità”, allora l’opera può accedere alla protezione di diritto d’autore

 


3. L’impatto dell’interpretazione comunitaria sulla successiva giurisprudenza nazionale

Va subito detto che, ad un primo esame, la giurisprudenza nazionale in materia di tutela autorale delle opere di design successiva ai chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia, sembrerebbe ancora poco incline ad abbandonare la valutazione della sussistenza cumulativa dei requisiti della creatività e del valore artistico di cui all’ art. 2, n. 10 L.d.A.. 

Infatti, un primo orientamento, sembra aver escluso che la giurisprudenza comunitaria possa trovare applicazione al requisito del valore artistico previsto dal nostro ordinamento, avendo in particolare sottolineato come la stessa non avrebbe chiaritose le normative che subordinano la tutela autorale del design industriale ad un requisito ulteriore rispetto a tutte le altre opere rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina del diritto di autore siano o meno compatibili con il diritto comunitario …. avendo più semplicemente escluso la configurabilità del valore artistico basata su di un concetto di valore estetico quale quello vigente nel diritto portoghese e stigmatizzato la valorizzazione dell’effetto estetico per il suo alto grado di soggettività in luogo dell’utilizzo del criterio comunitario di originalità. La sentenza non ha pertanto escluso che siano ammissibili criteri ulteriori rispetto a quelli di originalità purché non connotati da eccessiva soggettività[4] evidenziando poi come i criteri elaborati dalla giurisprudenza per valutare la sussistenza del valore artistico “rispondono proprio all’esigenza di oggettivare il più possibile il giudizio che è chiamato ad esprimere l’interprete, sicché allo stato non si rinvengono motivi per discostarsene”.

Anche recentissimamente, del resto, la nostra giurisprudenza di merito si è espressa in maniera non convinta rispetto alla possibilità di considerare già oggi abrogato il requisito del valore artistico, affermando in particolare che, alla luce delle pronunce comunitarie sopra richiamate, non sarebbe ancora possibiletrarre conclusioni definitive rispetto alle conseguenze che tale pronuncia potrebbe esercitare rispetto al problema della compatibilità della norma interna con il diritto comunitario” sottolineando però che “la giurisprudenza interna …possa comunque orientare l’interprete nella ricerca del presupposto di originalità come indicato dalla Corte europea ancorché gli indici individuati in tale giurisprudenza siano stati elaborati per dare fondamento al presupposto del valore artistico. In effetti la loro riscontrata presenza nelle singole fattispecie può rappresentare a maggior ragione un efficace riscontro anche del più ampio carattere di originalità che dovrebbe costituire il contenuto di una nozione (unica) dell’opera tutelata dal diritto d’autore[5] con un principio che sembra comunque mantenere la disparità di trattamento tra opere del design e opere di altra tipologia (addirittura suggerendo un diverso criterio di valutazione del comune criterio del carattere creativo).

Maggiormente condivisibile, invece, sembra essere un secondo orientamento che, pur riconoscendo apertamente l’impatto che la giurisprudenza comunitaria avrebbe avuto sul requisito del valore artistico e in particolare il fatto che “potrebbe avere portata abrogativa[6] di esso, sembra subordinare il tutto alla necessità di disporre una nuova remissione alla Corte di Giustizia per consentire un espresso vagliare la compatibilità con il sistema comunitario della disposizione nazionale di cui all’art. 2, n. 10, l. aut.”. 

Il tutto, al fine di ottenere un (quanto mai opportuno) chiarimento definitivo su un profilo di elevatissima rilevanza strategica per gli operatori del design.


 


[1] Cass. 13 novembre 2015 n. 23292

[2] Trib. Milano, in www.darts-ip.com

[3] C-683/2017 “Cofemel” e C-833/18 “Brompton”, entrambe in www.curia.europa.eu

[4] Trib. Venezia, 3 agosto 2021, Red Luxury vs. Kris in www.darts-ip.com

[5] Trib. Milano, 17 marzo 2023, Bticino vs. 4Box, in www.darts-ip.com

[6] Trib. Milano, 19 aprile 2021, Buccellati vs. Meini, in www.darts-ip.com

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