Le principali novità in materia di valorizzazione, promozione e tutela del Made in Italy introdotte dalla L. 206/23

L. 206/23 e la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy.

Le principali novità in materia di valorizzazione, promozione e tutela del Made in Italy introdotte dalla L. 206/23

Con la L. 27 dicembre 2023, n. 206, rubricata “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, vengono introdotte nel nostro ordinamento alcune interessanti novità finalizzate a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza italiane, tra cui figurano certamente quelle del settore del legno-arredo. Vediamo di comprendere quali, tra le numerose novità introdotte, risultano di maggior interessanti soprattutto sotto il profilo dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.



1. Lo stanziamento di fondi, finanziamenti e contributi per il consolidamento e la crescita delle filiere strategiche nazionali (tra cui quella del “legno per l'arredo al 100 per cento nazionale”), per supportare le attività di brevettazione e per la tracciabilità delle filiere con tecnologia blockchain.

La nuova legge prevede anzitutto, all’art. 4, lo stanziamento di fondi generali finalizzati a “sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare”, istituendo allo scopo il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

L’art. 6 istituisce un voucher per complessivi 8 milioni di Euro per l'anno 2023 e di 1 milione di Euro per l'anno 2024 destinato alle start up innovative e alle microimprese ed avente il fine di “promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione” ed utilizzabile per “l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale”. La norma in questione rinvia poi ai consueti decreti attuativi la fissazione dei criteri e delle modalità di attuazione del voucher.

Con specifico riferimento al settore del legno, l’art. 8 della norma in commento prevede poi l’avvio di una serie di attività per la  promozione e sviluppo, ad opera del Ministero delle imprese e del made in Italy, “delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio” prevedendo allo scopo una spesa complessiva di 25 milioni di Euro per l'anno 2024 di cui 15 per contributi a fondo perduto e 10 di finanziamenti a tasso agevolato. È infine demandata a ulteriori decreti attuativi l’individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione delle attività di supporto e promozione nonché il soggetto incaricato della relativa gestione.

Infine, sotto il profilo dei contributi e dei finanziamenti, l’art. 47 autorizza poi da un lato una spesa di 4 milioni di Euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di Euro per l'anno 2024 per lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia c.d. blockchain quale “tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'esaustività e dell'affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori”; e dall’altro concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato sia “per progetti che prevedano la  ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate” su tecnologia blockchainper la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto”; sia “contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata” su tecnologia blockchain “o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità”. 



2. I marchi di “particolare interesse e valenza nazionale” ed il “golden power” attribuito al Ministero delle imprese e del made in Italy

L'art. 7 della legge in commento introduce una serie di disposizioni finalizzate astrattamente a tutelare quelli che vengono definiti “marchi di particolare interesse e valenza nazionale” (la cui definizione sembra coincidere con quella, già nota, dei c.d. “Marchi Storici di interesse nazionale” di cui all’art. 11 ter CPI). In particolare, viene disposto da un lato che una “impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima”; dall’altro si prevede che “al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1” e dall’altro che “per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome” prevedendo poi che il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui sopra esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero. 

Si attendono ora i soliti decreti attuativi per capire se e come simili previsioni potranno risultare compatibili sia con le previsioni costituzionali a tutela della proprietà (che impongono che eventuali espropri possano avvenire solo a fronte di indennizzo), sia con eventuali diritti dei terzi acquisiti con la registrazione o con l’uso ai sensi dell’art. 24 terzo comma CPI e financo coordinarsi con la disciplina del marchio europeo (comunque efficace in Italia) non soggetto, inevitabilmente, alla norma qui in esame.



3. Il contrassegno per il “Made in Italy” e le previsioni a tutela delle denominazioni di origine per i prodotti non agroalimentari

L’art. 41 istituisce poi il c.d. “Contrassegno per il made in Italy” col fine di incrementare la tutela e la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della contraffazione. In particolare è prevista l’adozione di un contrassegno ufficiale (definito espressamente quale “carta valori” dello Stato e che sarà materialmenterealizzato dal Poligrafico dello Stato “con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni”) di attestazione dell'origine italiana delle merci che potrà (non vi è infatti nessun obbligo in tal senso) essere utilizzato unicamente dalle “imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea”. La norma prevede di converso il divieto di utilizzo del contrassegno (da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy») laddove non siano rispettati i requisiti sopra citati. Sono poi demandate ai consueti decreti attuativi, tra le altre cose, l’indicazione sia delle “modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno”, sia “i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione”, sia “le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno”. 

Molto interessanti sono poi, anche per il settore del legno-arredo, le previsioni di cui agli artt. 42 e ss. della nuova legge. In particolare, anche in vista dell’orami prossima adozione del regolamento europeo in materia di denominazioni di origine per i prodotti non agroalimentari, viene statuito che le regioni possono avviare una ricognizione delle produzioni tipiche “già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale”. Il tutto anche con esplicito riferimento alla tutela prevista per questa tipologia di segni di cui agli artt. 29 e 30 CPI e prevedendo espressamente a possibilità per le “associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica di adottare disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse” ai fini della ricognizione di cui sopra. La norma dispone poi che “le associazioni dei produttori … possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare” ed operino “in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento”. Tali associazioni, poi potranno predisporre il disciplinare produttivo ed effettuare i controlli a garanzia del rispetto del disciplinare, godendo anche della legittimazione attiva in azioni di tutela della denominazione e “di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto”.

Viene poi previsto che il disciplinare di produzione debba contenere quanto meno: i) il nome del prodotto “che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita”; ii) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate; iii) la delimitazione della zona geografica di produzione; iv) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica; v) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati; vi) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica; vii) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto. Il tutto, prevedendo anche un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per le associazioni “per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione”. 


4. L’introduzione di nuove e ulteriori misure per la lotta alla contraffazione

La legge in commento, introduce poi alcune modifiche alle norme penali in materia di contraffazione che, per quanto minime, possono comunque risultare di interesse specie con riferimento alle misure alla dogana.

In particolare, l’art. 53 della norma dispone infatti che in materia di sequestro di merci contraffatte introduce ora la possibilità di procedere alla distruzione anticipata della merce (senza che occorra quindi attendere la definizione del procedimento) anche su richiesta del titolare del diritto leso, distruzione che ora potrà essere disposta anche quando “quando risulti evidente la violazione” risultando sufficiente unicamente la conservazione di campioni della merce sequestrata per esigenze istruttorie.

Vengono poi innalzate (da 100 a 300 Euro) le sanzioni pecuniarie a carico anche dei semplici acquirenti di merci contraffatte.

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Proprietà intellettuale