Le principali novità in materia di proprietà industriale introdotte dalla L.102/23 recante “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”

Le principali novità in materia di proprietà industriale introdotte dalla L.102/23 recante “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2023 (e diverrà quindi efficace il prossimo 23 agosto 2023, ossia quindici giorni dopo la sua pubblicazione) la L. 24 luglio 2023, n. 102 che introduce numerose modifiche al c.d. Codice della Proprietà Industriale. Gran parte delle nuove previsioni sono dirette a semplificare e digitalizzare le procedure amministrative dinnanzi all’UIBM o a adeguare e coordinare il sistema alle ultime novità introdotte. Non mancano però norme di valore sostanziale, alcune delle quali di sicuro interesse anche per il comparto del Legno-Arredo.
 

1. Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere

Una prima novità di sicuro interesse per il comparto del Legno-Arredo è certamente l’introduzione del nuovo art. 34-bis CPI, rubricato “Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere”, volto a garantire la protezione temporanea (disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy) di elementi proteggibili come disegni o modelli ed esposti in un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta “nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento”. L’obiettivo formalmente perseguito è quello di “attribui(re) la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati”.

 

La previsione mira evidentemente a rispondere ad un’esigenza molto sentita dagli operatori del settore che spesso vedono esposti in fiera (spesso ad opera di partner infedeli o non previamente vincolati da clausole contrattuali adeguate) prodotti “copia” delle loro novità presentate per la prima volta appunto in fiera, eventualmente poi rese oggetto anche di domande di registrazione come modello depositate dal “contraffattore” e che rischiano di ostacolare le attività dell’originario creatore. Il tutto anche ad ulteriore integrazione della disciplina comunitaria di cui all’art. 7 Reg. 6/02 che già oggi prevede il c.d. “periodo di grazia” di 12 mesi, in base al quale “Non costituisce divulgazione … il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico… nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima”. 

Da ultimo, importante sottolineare che la nuova norma prevede che in caso di contestuale richiesta di protezione temporanea di più disegni o modelli identici, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale “è stata depositata per prima la domanda di registrazione”.

 

2. La nuova disciplina delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

Un’altra importantissima novità (cruciale per tutte quelle imprese che fanno ricerca e sviluppo anche collaborando con le Università ed enti pubblici di ricerca) è la riformulazione dell’art. 65 CPI relativo alle “invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS”.

 

A livello generale, la nuova disciplina (esattamente all’opposto di quanto disposto dalla previgente versione) dispone che le invenzioni raggiunte “nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo” prevedendo altresì tutta una serie di termini entro cui le parti coinvolte dovranno porre in essere gli incombenti per l’ottenimento della privativa.

 

Per le imprese che si avvalgono di ricercatori pubblici per le proprie attività di ricerca e sviluppo le novità più rilevanti sono però rappresentata dai commi 4 e 5 della nuova versione dell’art. 65 CPI. Il comma quarto, infatti, prevede che i suddetti enti possano disciplinare, nell’ambito della propria autonomia, tra le altre cose “i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5” nonché “ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni”. Il comma 5, infine, dispone che “I diritti derivanti dall’invenzione realizzata nell’esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i princìpi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell’emanazione delle predette linee guida”. Diventa quindi sempre più importante per le imprese la corretta negoziazione contrattuale delle attività di ricerca e sviluppo da cui sia lecito attendersi la creazione di diritti di proprietà intellettuale, ferma la necessità di conoscere quanto sarà previsto dalle citate linee guida ministeriali.

 

Sempre in tema di ricerca universitaria, viene introdotto il nuovo art. 65 bis CPI che volto ad istituire gli “Uffici di trasferimento tecnologico” in seno alle Università e agli altri enti di ricerca pubblici “con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all’ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio”: il tutto con l’auspicio che ciò possa agevolare la corretta gestione e soprattutto negoziazione dei rapporti di ricerca e sviluppo e dei sottostanti diritti di proprietà industriale.

 

3. Il nuovo rapporto tra brevetto nazionale e brevetto europeo

In materia brevettuale viene modificato l’art. 59 CPI, relativo ai “Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano”. La norma, come noto, prevede attualmente che in caso di coesistenza di un brevetto italiano e di un brevetto europeo esteso all’Italia aventi ad oggetto la medesima invenzione, concessi allo stesso inventore o al suo avente causa ed aventi la medesima data di deposito o di priorità, il primo cessi di avere effetto “nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario”. 

 

Al contrario, la modifica qui in esame dispone che “Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo”, consentendo ai titolari un utile rafforzamento di tutela anche in ottica strategica: una duplice protezione consente infatti di azionare il titolo con “maggior serenità” garantendo, anche in caso di esito sfavorevole, il mantenimento di uno strumento di tutela, anche considerando che il secondo comma del nuovo art. 59 CPI prevede ora che il brevetto italiano continui a restare in vigore “anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo”.

 

4. Possibilità di eseguire sequestri in fiera

A livello processuale molto interessante è la modifica apportata all’art. 129 CPI norma che, come noto, prevedeva al terzo comma che “Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima”: divieto oggi finalmente eliminato, consentendo così una maggior tutela dei diritti di proprietà intellettuale in corso di eventi fieristici (anche in ragione della poco condivisibile interpretazione giurisprudenziale che estendeva tale divieto a tutte le tipologie di eventi fieristici…) che, come noto, rappresentano un momento cruciale per la promozione delle innovazioni raggiunte dalle nostre imprese, non potendosi del resto escludere (specie in relazione a marchi e/o disegni e modelli) la possibilità di ottenere un provvedimento che conceda inaudita altera parte anche la misura del sequestro da eseguirsi in occasione degli eventi fieristici, garantendo così la rimozione del prodotto illecito.

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