I principali diritti di Proprietà Industriale nel settore dell’arredo e del legno

Il nostro ordinamento prevede diverse tipologie di diritti di proprietà industriale, registrati e non registrati, diretti ad attribuire al legittimo titolare un’esclusiva più o meno ampia su determinate soluzioni tecniche estetiche e comunicative. Verranno qui sinteticamente esaminate i diversi requisiti di accesso alle diverse forme di tutela e gli eventuali limiti di protezione.
1. Le differenti tipologie di diritti di proprietà industriale titolati e non titolati
I diritti di proprietà industriale tutelati dal nostro ordinamento (e in particolare oggetto del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 – c.d. Codice della Proprietà Industriale o “CPI” - cui poi si aggiunge il c.d. diritto d’autore – oggetto della L. 22 aprile 1941 n. 633 - che non verrà però trattato in questo primo articolo ma che ricordiamo può avere ad oggetto, tra gli altri, le c.d. “opere del disegno industriale” ed è quindi certamente rilevante per il settore di interesse) pur tra loro diversi per oggetto ed ambito di tutela, sono accomunati dalla funzione di attribuire un’esclusiva al loro titolare.
Tramite essi, infatti, il nostro ordinamento attribuisce una tutela giuridica esercitabile tendenzialmente erga omnes (ciò non vale, ad esempio, per i segreti commerciali, opponibili soltanto verso chi si appropria di essi in modo abusivo, restando invece salvo il comportamento del terzo che sviluppi autonomamente le medesime informazioni) ed assistita da misure specifiche di protezione, sia cautelari sia di merito.
In particolare, tra i vari diritti di proprietà industriale previsti dal nostro ordinamento, quelli sicuramente più diffusi nel settore dell’arredo e del legno sono:
- i marchi e gli altri segni distintivi (marchio di fatto, ditta, insegna, nomi a dominio ecc.);
- i disegni e modelli (registrati o non registrati);
- i brevetti per invenzione e per modello di utilità;
- i segreti commerciali.
Un primo elemento di generale differenza tra i diversi titoli industriali è la modalità di costituzione del relativo diritto, da cui dipende la loro natura c.d. titolata o non titolata.
Il brevetto per invenzione e per modello da un lato, e il marchio, i disegni e modelli dall’altro, sorgono infatti con il rilascio da parte di un’autorità amministrativa (in Italia, l’UIBM; a livello comunitario l’EUIPO e l’EPO) di un titolo all’esito di una procedura rispettivamente di brevettazione e registrazione (che si avvia con il deposito, da parte del legittimo titolare, della relativa domanda) e che, in forza di ciò, si presumono validi sino a prova contraria.
I segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, il design non registrato invece, sorgono «ricorrendone i presupposti di legge», con la conseguenza che chi intende agire a difesa di un diritto non titolato dovrà dimostrarne ogni volta sia la relativa titolarità, sia la sussistenza di tutti i requisiti in forza dei quali l’ordinamento fa seguire il sorgere di questi titoli.
Ovviamente tra segni, registrati e non registrati, della medesima tipologia può variare anche il relativo ambito di tutela.
A tal proposito, vediamo più nello specifico il contenuto e l’ambito di tutela dei principali tra i diritti sopra menzionati.
2. Il marchio: requisiti, ambito di tutela e relativi limiti
Il marchio è il più importante dei segni distintivi dell’impresa, di cui contraddistingue i prodotti e/o i servizi.
Il marchio può essere “registrato”, depositando a tal fine una specifica domanda presso i competenti uffici, e il relativo diritto avrà una durata di dieci anni, rinnovabile però senza particolari limiti. Il nostro ordinamento accorda però tutela anche al c.d. marchio “di fatto” (non oggetto quindi di registrazione) i cui requisiti di tutela ed il relativo ambito di protezione sono tendenzialmente considerati simili a quelli del marchio registrato, salvo ovviamente che l’uso per il marchio di fatto è un requisito fondante del diritto e del suo corretto mantenimento. Il titolare del marchio registrato, invece, avrà l’onere di avviarne l’utilizzo in modo effettivo entro cinque anni dalla sua concessione. Parimenti, il titolare del marchio registrato non dovrà interrompere tale uso per un periodo superiore a cinque anni consecutivi, salvo che l’inattività dipenda da un “motivo legittimo”. Il tutto, a pena di decadenza del diritto.
È altresì importante evidenziare che il marchio (registrato e non registrato) non deve essere utilizzato con modalità tali da indurre in inganno il pubblico in relazione al messaggio ad esso sotteso e in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi per i quali è registrato o usato. Il tutto sempre a pena di decadenza del diritto.
Affinché si possa parlare di un valido marchio (registrato o non registrato) esso deve anzitutto essere percepito dal pubblico come “segno”, cioè come portatore di un significato preciso che lo contraddistingue dal prodotto o servizio contrassegnato. La normativa rilevante non pone “limiti” a ciò che può costituire un segno, elencando in particolare:
- le parole, compresi i nomi di persone;
- i disegni;
- le lettere;
- le cifre;
- i suoni;
- la forma del prodotto o della confezione di esso;
- le combinazioni o le tonalità cromatiche;
purché siano atti a “distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese” e siano suscettibili di “essere rappresentati nel registro in modo da consentire…di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”.
Per essere valido, il marchio deve soddisfare numerosi requisiti tra cui, i due più importanti, sono certamente quello della novità e quello della capacità distintiva.
Perché un marchio sia nuovo, esso non deve essere identico o simile ad un segno anteriore registrato o usato per prodotti identici o affini così da risultare confondibile con esso o comunque da rendere sussistente un rischio di associazione tra i due segni (da intendersi come rischio che il consumatore possa pensare che tra le imprese utilizzanti i due segni vi possa essere un qualche collegamento). Il marchio non sarà altresì nuovo laddove il segno anteriore goda di rinomanza (ossia sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi di riferimento) e, quindi, quello successivo (in quanto comunque simile al primo anche se rivendicante prodotti o servizi diversi) possa trarre indebito vantaggio o arrecare pregiudizio ad esso: il tutto, quindi anche indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo di confusione e/o associazione.
Perché un marchio sia dotato di capacità distintiva, invece, esso dovrà essere percepito come l’indicatore (anche) dell’esistenza di un’esclusiva sul suo uso in un certo settore e quindi sia in grado di instaurare nella mente del consumatore un collegamento tra il segno e il suo titolare nonché i messaggi che questo intende trasmettere al mercato con il segno. Non sono considerati distintivi, pertanto, i c.d. segni “generici” (cioè a quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi cosanti del commercio”) e i c.d. segni “descrittivi” (cioè quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio). Importante sottolineare che il requisito della capacità distintiva può sorgere, accrescersi o svanire nel tempo anche in base alle forme e alle modalità di utilizzo del marchio stesso. Così un segno inizialmente percepito come generico può nel tempo divenire distintivo (acquisendo il c.d. secondary meaning) e un segno inizialmente distintivo può perdere tale capacità potendo giungere persino a volgarizzarsi (fenomeno che si ha quando il segno diviene indistinguibile dalla tipologia di prodotto e/o servizio che dovrebbe contraddistinguere).
Con riferimento al requisito della capacità distintiva, merita un approfondimento il tema legato ai c.d. marchi di forma posto che, in linea generale, i consumatori sono portati a considerare la forma come una caratteristica propria del prodotto non attribuendo alla stessa alcun messaggio ulteriore e quindi alcuna capacità distintiva. Ovviamente, come sopra esposto, l’uso prolungato e supportato da ingenti campagne promozionali possono consentire anche ad una forma di acquisire capacità distintiva (si pensi alla famosa bottiglia della “Coca-Cola” certamente identificabile come tale da tutti anche a prescindere dalla presenza del relativo marchio denominativo) pur con la precisazione che non potranno costituire validi marchi di forma i segni costituiti esclusivamente:
- dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto.
- L’ambito di protezione del marchio validamente registrato (o usato) ricomprende le ipotesi in cui il terzo utilizzi:
- un segno identico per prodotti identici, laddove tale uso sia comunque idoneo a pregiudicare le funzioni essenziali del marchio tutelato;
- segni identici o simili per prodotti identici o affini laddove tale uso sia tale da generare confusione nel pubblico, che può pure consistere in un rischio di associazione;
- laddove il segno anteriore goda di rinomanza, l’uso di segni identici o simili anche per prodotti non merceologicamente affini, anche in assenza di ogni pericolo di confusione e comunque laddove l’uso risulti idoneo ad “agganciarsi” alla rinomanza del marchio anteriore, traendo un indebito vantaggio da esso o comunque arrecandogli pregiudizio.
3. I disegni e modelli: requisiti e ambito di tutela
I disegni e modelli (meglio noti anche come design) sono lo strumento giuridico di riferimento per la tutela della forma e dell’aspetto dei prodotti industriali, puntando a proteggere l’individualità di un prodotto, ovvero la sua capacità di differenziarsi a livello estetico dai prodotti dei concorrenti.
È importante precisare subito che tale diritto non mira a proteggere la sola gradevolezza estetica del prodotto, non essendo anzi la “bellezza” della forma che si punta a proteggere un requisito fondante di questa tipologia di diritti. Oggetto di questa tipologia di diritto di proprietà industriale, infatti, è più semplicemente l’aspetto esteriore e visibile del prodotto (inteso come prodotto intero o una sua parte, anche staccata), quale risultato «delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento». Non saranno invece proteggibili come disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso e nemmeno “le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione”.
Perché possa sorgere un valido diritto di design, il relativo oggetto dovrà essere anzitutto nuovo (ossia non identico, non rilevando ovviamente ai fini del giudizio di identità eventuali dettagli irrilevanti) rispetto al panorama dei disegni o modelli divulgati anteriormente ad esso. Con riferimento ai design registrati, quindi, per evitare di “privare” la propria forma di questo fondamentale requisito, occorrerà evitare di divulgarne a terzi (in assenza di specifici vincoli di segretezza) l’oggetto prima di depositare la relativa domanda registrata, pur con la precisazione per cui non sarà idonea a privare di novità la divulgazione della forma avvenuta nei 12 mesi anteriori al deposito della relativa domanda (c.d. “periodo di grazia”).
La forma dovrà essere altresì dotata di carattere individuale, ossia risultare idonea a suscitare, nell’ “utilizzatore informato” (figura che si pone evidentemente ad un livello più alto di consapevolezza, rispetto al “consumatore medio” proprio della disciplina dei marchi) un’impressione generale diversa (con una portata quindi ben più ampia della mera identità, dovendo altresì non suscitare una sorta di deja vu) da quella suscitata da qualsiasi altro disegno o modello anteriore. Importante però precisare che non potrà dirsi che un modello è privo di carattere individuale nel momento in cui, per suscitare la medesima impressione generale, sia necessario combinare più modelli anteriori.
L’esclusiva della registrazione si estende a qualunque disegno o modello che non susciti nel citato utilizzatore informato una impressione generale diversa. Tuttavia, per valutare se una forma successiva violi o meno il diritto, si dovrà tener conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello (cosicché più il mercato cui si riferisce la forma dovesse risultare “affollato” di forme tutte più o meno simili, più sarà bassa la “soglia” da superare per suscitare un’impressione generale diversa).
Ulteriore requisito di validità è poi quello della liceità.
Laddove il design sia stato registrato (a livello nazionale o comunitario) la relativa privativa garantisce al titolare un’esclusiva di utilizzo (che consente anche di vietarne l’uso a terzi, salvo suo consenso) sulla forma oggetto di tutela efficace per un periodo di cinque anni prorogabili per un periodo massimo di venticinque anni. Una singola domanda di registrazione, può avere ad oggetto più disegni o modelli purché appartenenti alla medesima classe merceologica.
Qualora, invece, la forma oggetto di un disegno o modello non sia stata registrata, lo stesso potrà comunque risultare tutelabile (sulla base della più ampia disciplina comunitaria di cui al Reg. CE 6/02) come design non registrato. L’ambito di tutela di tale “sottoinsieme” del diritto è tuttavia più limitato: sia temporalmente (solo tre anni dalla data di prima divulgazione al pubblico nella Comunità Europea) sia qualitativamente (il diritto di vietare ai terzi l’uso della forma sorge soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura – che potrà però anche essere non identica -, con la precisazione che non si considera derivante da copiatura un’opera di creazione indipendente).
4. I brevetti per invenzione e per modello: requisiti e differenti ambiti di tutela
Un rapido cenno, meritano anche i brevetti per invenzione e per modello di utilità.
Per quel che concerne il brevetto per invenzione, esso è il titolo che consente lo sfruttamento in regime di monopolio di una determinata invenzione per un periodo di vent’anni.
A tale tutela, l’invenzione (che può essere di prodotto o di procedimento) accede soltanto se è nuova, ossia non identica (o comunque non derivabile in maniera diretta e non ambigua) rispetto al contenuto di una singola anteriorità rientrante nel c.d. “stato della tecnica” (ossia “tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”).
L’invenzione deve poi essere anche inventiva, requisito che potrà ritenersi soddisfatto laddove, per una persona esperta del ramo di riferimento, la soluzione non risulti in modo ovvio ed evidente dallo stato della tecnica.
L’invenzione, poi, deve essere anche sufficientemente descritta (per consentire all’esperto del ramo di attuarla senza dover ricorrere ad ulteriori studi o esperimenti) e atta ad avere una applicazione industriale. Per essere valido, un brevetto per invenzione deve poi essere anche dotato del requisito della liceità (ossia la sua attuazione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume)
Il brevetto si compone di un riassunto dell’invenzione, della descrizione di essa, di una serie di disegni e delle rivendicazioni il cui scopo è specificare ciò che forma l’oggetto dell’invenzione. La determinazione dell’ambito di protezione della privativa è quindi data dal tenore delle rivendicazioni che sono delle vere e proprie dichiarazioni di volontà dell’inventore, e la cui centralità è tale che ciò che non è rivendicato (benché descritto) non è oggetto di protezione. La descrizione e i disegni servono però per interpretare le rivendicazioni.
Fatta eccezione per gli usi leciti espressamente previsti ex lege, ogni uso dell’invenzione brevettata non autorizzato dal titolare del brevetto ne costituisce contraffazione. Ciò avviene, non solo quando l’attuazione dell’invenzione sia letterale, ma anche quando, pur non essendo letterale, le sostituzioni apportate siano ovvie per l’esperto del ramo. In particolare, in ipotesi di ripresa non letterale, in gioco viene la c.d. contraffazione per equivalenti per la quale – in breve – illecita è la ripresa dell’invenzione altrui anche laddove operata con l’introduzione di elementi equivalenti (in quanto aventi la stessa funzione, operanti nello stesso modo e aventi stesso risultato finale di quella espressamente rivendicata) a quelli presenti nelle rivendicazioni. Inoltre, la contraffazione non è esclusa dal fatto che il terzo attui l’invenzione altrui apportandone una modifica migliorativa o anche peggiorativa.
I brevetti godono insomma di un ambito di tutela veramente ampio: la logica che li contraddistingue del resto è che, in cambio della immediata divulgazione dell’insegnamento alla base dell’invenzione (contribuendo così ad accrescere lo stato della tecnica) il titolare gode di protezione esclusiva per un periodo di tempo piuttosto lungo.
I modelli di utilità hanno invece ad oggetto modelli (non procedimenti, quindi) atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro componenti, utensili od oggetti. La relativa durata di efficacia è sensibilmente inferiore rispetto a quella delle invenzioni (solo 10 anni).
5. I segreti commerciali: requisiti di tutela e rapporto con i brevetti per invenzione
In questa ulteriore categoria di diritti di proprietà industriale, rientrano le mere informazioni (vuoi di natura tecnica – come disegni, processi, formule ecc. – anche indipendentemente dalla loro brevettabilità), vuoi di natura commerciale (come i dati statistici relativi alla clientela e/o al mercato) sorte all’interno dell’impresa o comunque da essa elaborate o comunque raccolte sul mercato.
Perché si possa parlare di un valido segreto commerciale (meglio noto anche come know-how), la legge impone che le informazioni:
- siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella loro precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o operatori del settore. Importante sottolineare, quindi, che questo requisito potrà dirsi soddisfatto anche qualora le informazioni, note a tutti ove singolarmente prese, costituiscano un insieme unitario selezionato dal titolare sulla base di criteri discrezionali;
- abbiano un valore economico in quanto segrete, ovvero siano tali da tradursi in un vantaggio competitivo al soggetto che ne disponga;
- siano sottoposte a ragionevoli misure di sicurezza atte a mantenerle segrete (sia fisiche, in primis la compartimentazione dell’accesso ai soli soggetti che ne debbano far uso nell’esercizio dell’impresa, sia contrattuali, ad esempio con la previsione nei contratti con clienti, fornitori e collaboratori, di apposite clausole di riservatezza).
Il diritto di proprietà industriale sul know-how non prevede formalmente una durata temporale massima, potendosi quindi ipotizzare in astratto anche una durata “perpetua”.
La tutela delle informazioni riservate, diversamente da quella brevettuale, è accordata unicamente contro l’acquisizione, rivelazione o utilizzo abusivi ad opera dei terzi: quindi, in concreto, solo in ipotesi di loro “sottrazione”, non essendo invece illecito l’uso di informazioni (in ipotesi anche identiche) conseguite in modo indipendente dal terzo. L’ordinamento stabilisce poi che commette un illecito anche chi utilizzi o acquisisca le informazioni altrui tramite un terzo che le abbia acquisite illecitamente, laddove il primo soggetto fosse a conoscenza (o avrebbe dovuto esserlo) della loro provenienza illecita.
Laddove le informazioni riservate aziendali non possiedano i requisiti di legge per costituire un valido diritto di proprietà industriale, in caso di loro illecita sottrazione, sarà comunque possibile invocare la (meno ampia, specie sotto il profilo degli strumenti processuali a disposizione) tutela prevista dall’ordinamento contro gli atti di concorrenza sleale.