Brevetto Unitario e nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti: opportunità e criticità per il settore del Legno-Arredo

1. Il Brevetto Unitario: procedura di concessione e novità rispetto al Brevetto Europeo
Il 1° giugno 2023 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo sistema del c.d. Brevetto Unitario e, contemporaneamente, è divenuto operativo il c.d. Tribunale Unificato europeo dei Brevetti.
Ad oggi sono già 17 i paesi che hanno aderito a questo nuovo sistema: Austria, Francia, Portogallo, Lituania, Belgio, Lussemburgo Svezia, Estonia, Bulgaria, Malta, Finlandia, Lettonia, Danimarca, Paesi Bassi, Italia, Slovenia e Germania. La speranza, ovviamente, è che in un breve lasso di tempo tutti i principali paesi europei vi aderiscano.
Dal punto di vista del diritto sostanziale, occorre subito precisare che:
- il Brevetto Unitario è un titolo brevettuale che si differenzia dal già noto Brevetto Europeo (il quale, come noto, prevede il deposito di un’unica domanda che però, una volta giunta a concessione, si divide in tanti singoli diritti nazionali quanti sono i paesi “rivendicati” dal titolare) avendo un’efficacia immediata – sempre a fronte del deposito di un’unica domanda - in tutti i Paesi aderenti, richiedendo il pagamento di un'unica tassa di concessione e rinnovo;
- il titolo, al pari del già noto Brevetto Europeo, sarà sempre rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e la durata di esso sarà sempre pari ad un massimo di 20 anni. La relativa domanda andrà redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco senza però bisogno di ulteriori traduzioni per rendere la privativa efficace negli altri paesi aderenti;
- nessuna differenza è invece prevista rispetto ai requisiti di validità del titolo (novità, attività inventiva, sufficiente descrizione ecc.). Il Brevetto Unitario può però essere concesso, limitato, ceduto, dichiarato nullo o decadere soltanto come titolo unitario (non vi potranno quindi più essere diversi ambiti di protezione del brevetto nei vari paesi);
- le tasse di concessione e mantenimento, benché formalmente più elevate rispetto a quelle di una singola frazione nazionale del Brevetto Europeo, dovrebbero consentire notevoli risparmi al titolare in ragione della più ampia e immediata copertura geografica (ad oggi, si ripete, 17 Paesi), senza necessità di procedere alle singole fasi nazionali con conseguenti oneri di traduzione;
- il brevetto unitario può poi essere oggetto di licenze “in relazione all’intero territorio degli Stati membri partecipanti o ad una parte di esso” (è quindi ancora possibile frazionare la portata territoriale di una licenza) e garanzie.
Va precisato che le imprese hanno ancora la possibilità di proteggere la propria innovazione (anche) attraverso brevetti nazionali (efficaci quindi nel singolo paese), azionabili unicamente presso i Tribunali nazionali. Anche alla luce dell’oramai prossima modifica del nostro CPI, la tutela nazionale dovrebbe interamente affiancarsi (e quindi coesistere)a quella del Brevetto Unitario garantendo così una duplice protezione nel nostro paese sulla medesima invenzione.
A tale importante facoltà, si somma poi un periodo transitorio del sistema del Brevetto Unitario (attualmente) di sette anni e che consentirà alle parti di promuovere le azioni in materia di Brevetti Europei (non opted out, cioè rispetto ai quali il rispettivo titolare non abbia presentato un’apposita domanda per “sottrarre” il relativo Brevetto Europeo alla competenza del Tribunale Unificato) sia davanti al Tribunale Unificato, sia davanti ai singoli Tribunali nazionali competenti.
2. Il Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti: competenza rispetto alle domande di nullità e di contraffazione
Rispetto ai Brevetti Unitari (e, si ripete, a quelli Europei non opted-out) sarà poi competente il Tribunale Unificato, in particolare rispetto alle azioni di:
- contraffazione del brevetto e relativo risarcimento dei danni;
- validità del brevetto;
- richieste cautelari.
Il Tribunale Unificato si articola in tre Divisioni Centrali, assegnate a Parigi, Monaco e Milano (recentissimamente subentrata al posto di Londra: anche se non è ancora chiarissimo quale sarà la competenza ufficiale che le sarà assegnata. Si evidenzia però che, inizialmente, la sede centrale di Londra si sarebbe dovuta occupare della validità dei brevetti chimici e farmaceutici, mentre quella di Parigi si sarebbe occupata di quelli elettronici e quella di Monaco dei brevetti meccanici), nonché in Divisioni Locali e Regionali (quella competente per l’Italia ha sede unicamente a Milano. Le altre sedi locali hanno sede a: Bruxelles, Copenaghen, Düsseldorf, Amburgo, Helsinki, Lisbona, Lubiana, Mannheim, Monaco, Parigi, l’Aja, Vienna cui si aggiunge poi una sede regionale per i Paesi Baltici). È altresì presente una Corte d’Appello con sede in Lussemburgo.
Alle sedi centrali spetta il compito principale di giudicare della validità dei brevetti mentre alle sedi locali spetterà tendenzialmente il compito di giudicare della loro contraffazione.
Sotto il profilo della validità dei brevetti è evidente la grande novità apportata da questo nuovo sistema che consentirà, con un’unica azione dinnanzi alla competente Divisione Centrale, di ottenere la declaratoria di nullità dell’intero titolo che, per l’effetto, perderà efficacia in tutti i Paesi aderenti. E le tempistiche previste per le azioni, sulla carta, si prospettano molto più stringenti (con tutti i pro e i contro, specie sotto il profilo istruttorio) rispetto a quelle cui siamo abituati nell’ordinamento italiano.
Altra importante novità (quanto meno per il nostro ordinamento) è rappresentata dalle c.d protective letters (la cui efficacia è di 6 mesi rinnovabili) con cui il soggetto che teme di essere attaccato in contraffazione dal titolare di un brevetto può depositare per far presente le proprie ragioni tecniche e legali a confutazione delle accuse di contraffazione, mettendosi così sostanzialmente al riparo in tutti i territori aderenti dal rischio di misure d’urgenza inaudita altera parte.
Anche il sistema del Brevetto Unitario prevede infatti la possibilità di promuovere azioni cautelari volte in particolare ad ottenere l’inibitoria alla prosecuzione dell’illecito contestato: misura che, nonostante la pronosticata celerità del giudizio di merito, potrebbe comunque essere di interesse ottenere per il titolare del brevetto violato.
Va altresì evidenziato che, per quanto riguarda l’azione di contraffazione, la stessa, per tutto il periodo transitorio (come detto, attualmente fissato in sette anni) potrà essere ancora promossa davanti ai Tribunali nazionali (cosa che anzi sarà obbligatoria per i brevetti c.d. “opted out”).
In termini assoluti, i costi di un contenzioso dinnanzi al Tribunale Unificato saranno certamente più elevati rispetto ad un contenzioso di analoga portata promosso dinnanzi al Giudice di un singolo Paese: tuttavia se si considera che con un’unica azione sarà possibile decidere della validità in tutti i paesi di efficacia del brevetto di cui è causa (senza cioè necessità di promuovere tante cause di nullità in tutti i singoli paesi europei in cui il titolo è efficace) e che l’eventuale inibitoria potrà avere portata cross-border e quindi essere efficace in tutti i paesi rilevanti (il che potrebbe indurre i titolari dei brevetti a rivedere le proprie strategie di tutela, promuovendo azioni di tutela non più nei mercati più rilevanti ma direttamente nei paesi di produzione, così da bloccare più rapidamente ed efficacemente gli illeciti), il sistema potrebbe rivelarsi più competitivo, rispetto a quello attuale, anche dal punto di vista dei costi legali. Questo, almeno, laddove vengano in discussione brevetti di effettiva portata innovativa.
La speranza, poi, è che un sistema così centralizzato possa portare ad una maggior uniformità giurisprudenziale e, di riflesso, ad una maggior certezza del diritto per gli operatori.