• Pubblicazione del nuovo regolamento europeo sulla Deforestazione

    20 giugno 2023
  • Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

    21 maggio 2021

    Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

    21 maggio 2021

    Nella GU Serie Generale n.116 del 17-05-2021 è stato pubblicato il decreto che stabilisce i requisiti per iscriversi al registro degli operatori EUTR.
    Nella disamina degli artt. di rilievo si segnala che:
    •    Art. 3 “Registro degli operatori e iscrizione obbligatoria”: sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un’attività commerciale. Tale iscrizione deve essere rinnovata annualmente ed è valida dal momento dell’iscrizione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Tuttavia, vengono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali.
    •    Art. 4 “Composizione e tenuta del registro”: il registro si compone di 2 sezioni distinte, una riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d'importazione, la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d'origine nazionale. Chi svolge entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.
    •    Art. 5 “Procedure ed adempimenti per l'iscrizione al registro”: l’iscrizione avviene online. Vengono descritte le info necessarie al completamento della modulistica relativa all’iscrizione.
    •    Art. 6 “Modalità per il versamento dei corrispettivi”: il corrispettivo annuale da versare per l’iscrizione è di 20€.

    Tutto ciò premesso si segnala che l’iscrizione da parte degli operatori dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla pubblicazione online dell’apposita modulistica - al momento NON DISPONIBILE - sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
    Ne consegue che:
    FINO A QUANDO LA SUDDETTA PROCEDURA INFORMATICA NON SARÀ PUBBLICATA, GLI OPERATORI NON DOVRANNO E NON POTRANNO PROCEDERE ALLA PREVISTA ISCRIZIONE

    Per approfondimenti cliccare il documento a questo link

    Per informazioni: giuseppe.fragnelli@federlegnoarredo.it

  • Cos'è la due diligence

    Due Diligence: Regolamento UE n 995/2010

  • Modifica del campo di applicazione del prodotto

    Consultazione pubblica EU Timber Regulation 995/2010

    18 aprile 2018