Il Decreto-legge “rilancio” è stato recentemente convertito in legge (17 luglio 2020, n. 77).
La legge di conversione ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia” , in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti. In particolare, la norma appena abrogata prevedeva che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, fosse consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo era esteso a diciotto mesi.
Durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, anche molte Regioni hanno adottato Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 del Codice dell’Ambiente, che hanno introdotto forme straordinarie di gestione dei rifiuti sui propri territori.
Queste hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti e qualora ricorrano comprovate necessità.
Vi riportiamo, pertanto, di seguito la tabella ricognitiva delle Ordinanze regionali adottate in materia di gestione dei rifiuti, evidenziando che la maggior parte hanno previsto che le disposizioni ivi contenute trovino applicazione dalla data della loro pubblicazione, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, fatta salva la facoltà di reiterazione.
A tali ordinanze bisogna quindi riferirsi per sapere quali siano attualmente le regole vigenti regione per regione.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 113-bis del DL “Cura Italia”, in materia di deposito temporaneo, intervenuta senza prevedere un ragionevole regime transitorio che consentisse un ripristino della gestione ordinaria dei rifiuti in deposito temporaneo graduale e proporzionato alla situazione ancora perdurante di emergenza, Confindustria ha ritenuto opportuno presentare un quesito sul punto al Ministero dell’Ambiente in cui si chiede conferma che i produttori dei rifiuti che al momento dell’abrogazione dell’art. 113-bis del DL “Cura Italia” avevano in deposito temporaneo più di 30 mc di rifiuti, possono avvalersi del criterio temporale, a prescindere dalle effettive tempistiche di giacenza dei singoli rifiuti presenti in deposito, e ripristinare il pieno rispetto delle condizioni previste dall’art. 183, co.1, lett.bb), num. 2, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge 17 luglio 2020, n. 77.
Seguiranno aggiornamenti.