Pubblicato in gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, che disciplina la Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il provvedimento reca numerose misure di semplificazione in materia di ambiente ed energia, gran parte delle quali recepiscono le proposte di Confindustria.
In particolare, si segnalano le seguenti misure:
Art. 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)
Tutti gli interventi oggetto del Superbonus 110%, fatta eccezione per la demolizione e la ricostruzione di edifici, vengono qualificati come manutenzione straordinaria e potranno essere realizzati con la sola CILA.
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis del TU edilizia.
Art. 35 (Cessazione della qualifica di rifiuto)
Abrogazione della comunicazione che l’ISPRA o le ARPA devono trasmettere al MiTE a seguito dei controlli ex post realizzati sugli impianti autorizzati “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter del Codice dell’ambiente, nonché i successivi interventi da parte del MiTE e dell’AC in caso di segnalazioni di non conformità. Viene soppressa la complessa e farraginosa procedura di controlli ex post riguardante le procedure autorizzative end of waste. Rimane comunque un potere di controllo ex post a campione in capo all’ISPRA.
E’ confermata anche la permanenza presso il MITE del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate in materia di end of waste, funzionale sia ai controlli dell’autorità sia ai privati interessati a verificare gli impianti abilitati a trattare determinati materiali ai fini del loro recupero.
Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare)
Tra le diverse misure che reca la norma si segnala quella che sopprime il certificato di avvenuto smaltimento, al posto del quale viene prevista un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento. Confindustria aveva chiesto a più riprese di sopprimere tale certificazione. Si invitano i colleghi a condividere riflessioni e spunti in merito alla nuova attestazione in vista della fase di conversione, con l’obiettivo di correggere eventuali criticità qualora ravvisate.
Viene inoltre sostituito l’allegato D sulla classificazione dei rifiuti, che non era allineato alla nomenclatura UE.
Si prevede, inoltre, che gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell’intervento di modifica all’autorità competente da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio della modifica unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell’intervento, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti.
Numerose misure riguardano poi l’istituto della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti a energia rinnovabile (eolica e fotovoltaica)
Per maggiori informazioni omar.degoli@federlegnoarredo.it