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    22 luglio 2015

    Obbligo di diagnosi energetica per imprese energivore e grandi imprese

    22 luglio 2015

    Il decreto legislativo del 4 luglio 2014 n. 102 ha disposto l’obbligo di effettuazione di una diagnosi energetica per alcune tipologie di aziende, che dovranno effettuarla entro il 5 dicembre 2015.

    Le aziende interessate sono:
    - grandi imprese: imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
    - imprese “energivore”: imprese che, nell'annualità di  riferimento, abbiano utilizzato almeno 2,4 GWh di energia elettrica, siano caratterizzate da un rapporto tra costo effettivo dell'energia elettrica e fatturato pari almeno al 2% e abbiano un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera.

    In alternativa alla diagnosi è possibile implementare un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE).

    L’audit deve essere eseguito da una ESCO (Energy Service Company), da un esperto in Gestione dell'Energia (EGE) o da un auditor energetico.

    Se un'impresa è certificata ISO 50001, EN ISO 14001 o EMAS può non effettuare la diagnosi, a patto che nel sistema di gestione adottato sia prevista un audit conforme a quanto sopra.
    Le diagnosi effettuate in precedenza (se conformi alla normativa descritta) sono valide retroattivamente fino a 4 anni dalla scadenza dell'obbligo.

    FederlegnoArredo ha ricevuto in questi mesi numerose richieste di collaborazione da parte di ESCO per l’effettuazione di questo servizio.
    Qualora la vostra azienda sia interessata a valutare offerte diverse per la propria diagnosi energetica, si prega di segnalare l’interesse all’ufficio ambiente.
    Nel caso in cui le aziende interessate siano in numero sufficiente, FederlegnoArredo effettuerà una comparazione delle offerte ricevute allo scopo di poter offrire il servizio a condizioni vantaggiose, siglando una convenzione con il partner ritenuto più adatto.

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