L'omologazione

Come definito nel D.M. 26 giugno 1984 (il decreto ‘orizzontale' più importante in materia) all'art. 2.3, per ‘Omologazione' si intende la “procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per l'utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi”.

In pratica, prima di mettere in commercio un prodotto destinato agli ambienti regolamentati da specifici decreti verticali (alberghi, luoghi di pubblico spettacolo, impianti sportivi, ecc.), occorre sottoporre un prototipo del prodotto ad un laboratorio legalmente riconosciuto (secondo le procedure definite nel D.M. 26 marzo 1985). Una volta superate le prove, il laboratorio emette un certificato, che attesta la classificazione del prodotto. Tale certificato, insieme ad una apposita scheda tecnica e, quando necessario, ad elaborazioni grafiche del manufatto deve essere inviato al Ministero, che entro un massimo di 400 giorni, rilascia l'atto di omologazione, grazie al quale il produttore è autorizzato alla riproduzione e alla messa in commercio del prototipo omologato

Nota: il D.M. 26 giugno 1984 art. 2 comma 2.5 definisce, come produttore, “il fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale di importazione”.

Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato da una dichiarazione con la quale il produttore attesta che il prodotto è conforme al prototipo omologato (dichiarazione di conformità, si veda D.M. 26 giugno 1984 art. 8 comma 8.4). L'omologazione è valida 5 anni e può essere rinnovata senza ripetizione delle prove, purché vi sia garanzia della perfetta conformità al materiale certificato. Notiamo anche che il certificato di prova e l'omologazione possono essere estesi a prodotti simili. Per quanto riguarda i mobili imbottiti, tale istituto può essere esteso a divani identici di differente struttura (ad esempio a 2 o 3 posti, in quanto, per la normativa italiana, la struttura non è influente) e, per i materassi, può essere esteso a materassi di identica composizione, ma di differenti dimensioni, in base alle circolari 16 aprile 1987 n. 17 MI.SA. (ininfluenza del colore, omologazioni di gamme di spessori) e 21 settembre 1985, N. 27 MISA (85) 7 (ininfluenza delle dimensioni e del colore e/o disegno). L'estensione può essere realizzata con una dichiarazione di serie che contempli i diversi modelli nel caso di un'omologazione (art. 8), oppure con una dichiarazione di famiglia che contempli i diversi modelli nel caso di certificazioni di serie limitate (art. 10, vedere paragrafo 3.1).

Produzione in serie limitate (art. 10 del DM 20 giugno 1984)

Il D.M. 26 giugno 1984 prevede, per quelle situazioni particolari in cui siano richieste produzioni speciali (ad esempio, quando l'architetto, che segue l'arredamento, richieda rivestimenti particolari), oppure siano richiesti tempi molto ridotti, la possibilità di utilizzare una procedura specifica, descritta, appunto, nell'art. 10, che non prevede l'omologazione. Seguendo tale procedura, però, possono essere classificati solo i manufatti da inserire in un particolare locale (ad esempio, in un albergo ben definito, o in uno specifico teatro, ecc.), e tali manufatti non possono essere riprodotti. Le procedure di certificazione effettuate dal laboratorio di prova restano pressoché equivalenti a quelle richieste per l'ottenimento della certificazione ai fini dell'omologazione.

La documentazione richiesta

In base al DM 4 maggio 1998, il proprietario di un locale soggetto ai requisiti per la prevenzione incendi, deve presentare una domanda per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi. Occorre accludere, inoltre, per i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e per le porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco, una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore. E' altresì obbligatorio allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo previste. Se si tratta di mobili imbottiti o sedute non imbottite omologati, il produttore di mobili deve quindi fornire al cliente una dichiarazione di conformità del materiale e copia dell'omologazione del prototipo. Per “dichiarazione di conformità”, come indicato all'art. 2.6 del D.M. 26 giugno 1984, si intende “dichiarazione del produttore con cui attesta la conformità del materiale al prototipo omologato. Tale comunicazione dovrà riportare, tra l'altro, gli estremi dell'omologazione”. Tale concetto è ribadito anche all'art. 8.4 dello stesso Decreto. Per i prodotti che ricadono sotto l'art. 10 del D.M. 26 giugno 1984, invece, il laboratorio certificatore emette 3 copie dei certificati: una per il cliente, una per il Ministero e una per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e provvede alla loro spedizione. Potranno essere emesse altre copie autenticate da allegare a eventuali relazioni (ad esempio, per il direttore dei lavori, l'impresario, l'installatore, ecc.). I rapporti di prova, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. La legge, quindi, non obbliga esplicitamente i produttori di mobili a fornire copie autenticate o altre documentazioni. D'altro canto, a volte, capita che le Commissioni di Vigilanza per la Prevenzione Incendi richiedano documentazione aggiuntiva, copie autenticate od altro. Queste richieste, dipendono esclusivamente dalla discrezionalità della commissione specifica e non sono dovute, per legge, a priori.