• Responsabilità estesa del produttore - Eco-contributo e gestione rifiuti di arredi a fine vita - AGGIORNAMENTO

    07 novembre 2013
  • Responsabilità estesa del produttore - Eco-contributo e gestione rifiuti di arredi a fine vita

  • Etichettatura obbligatoria per le emissioni di VOC dai prodotti per edilizia

    Etichettatura obbligatoria per le emissioni di VOC dai prodotti per edilizia

    Dal 1 gennaio 2012 sono divenute obbligatorie, per i prodotti nuovi immessi sul mercato francese (non ancora per quelli già presenti prima del 1 gennaio sul loro mercato), alcune prescrizioni relative all'etichettatura dei prodotti da costruzione, in base alle loro emissioni di sostanze organiche volatili nell'aria degli ambienti interni.

    I decreti di riferimento sono i seguenti: 

    • Décret no 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de pollutants

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    • Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

    Essi rendono obbligatoria l'apposizione di una etichetta (il cui aspetto è specificato nel dettaglio, vedere figura a titolo di esempio) con la quale il produttore dichiara quale sia la classe di emissioni del proprio prodotto. Mentre l'etichetta è già obbligatoria per i prodotti nuovi, immessi sul mercato francese dopo il 1 gennaio di quest'anno, i prodotti già presenti sul mercato a tale data potranno continuare ad essere commercializzati senza etichetta fino al 1 settembre 2013.

    Le classi previste sono quattro, da A+ (la migliore) a C (che non prevede limiti). Vengono assegnate ai prodotti sulla base delle loro emissioni misurate dopo 28 giorni con il metodo specificato nella EN ISO 16000 e calcolate avendo come riferimento una “European reference room” (di dimensioni , caratteristiche termo-igrometriche, di ventilazione, ecc. normalizzate). La tabella seguente riporta i requisiti delle quattro classi (Valori in mg.m–3).

    La classe di emissione è dichiarata dal produttore sotto la propria responsabilità, così come egli è responsabile dell'etichettatura. Non è previsto l'intervento obbligatorio di un ente di parte terza. L'etichetta ha – al momento - solo scopo informativo. Non sono previste limitazioni all'utilizzo dei prodotti appartenenti alle classi peggiori. E' quindi possibile, se non ci sono particolari richieste da parte dei clienti, non effettuare le prove, assegnare al prodotto la classe C ed etichettarlo di conseguenza. Maggiori informazioni sul sito del governo francese (cliccare qui).

    Queste disposizioni completano quelle già in vigore dal 1 gennaio 2010, che stabiliscono che i prodotti da costruzione possano essere venduti in Francia solo se le loro emissioni dopo 28 giorni di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) sono inferiori a 1 µg/m³ ognuna. Le sostanze oggetto della disposizione sono: tricloroetilene, benzene DEHPB e DBP. Il metodo di prova è sempre la EN ISO 16000 e il calcolo viene effettuato facendo riferimento alla European reference room. In questo caso, i requisiti devono essere obbligatoriamente rispettati, ma non è prevista etichettatura. I riferimenti legislativi sono i seguenti: ·

    • Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2;
    • Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

  • Norme tecniche volontarie