Il 10 luglio scorso è stata pubblicata la circolare INPS che chiarisce i criteri e le regole per usufruire dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2017 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro, compresi i percorsi ITS. Con tale legge è stato infatti introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua per 3 anni. L’incentivo non costituisce "aiuto di Stato" in quanto è rivolto alla generalità dei datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico su tutto il territorio nazionale.
Beneficiari
L’esonero spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
L'esonero contributivo spetta anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ovvero in apprendistato, a scopo di somministrazione.
L'esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.
Importo del beneficio
L'incentivo è pari all'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3.250 euro su base annua per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione/trasformazione che interviene tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
La quota mensile massima di esonero contributivo è pari a 270,83 euro (3.250 euro/12). In caso di part-time, la misura dello sgravio va ridotta sulla base dell'orario di lavoro, mentre nel caso di rapporto di lavoro instaurato ovvero cessato all'interno del mese, l'esonero va riproporzionato assumendo a riferimento la misura di 8,90 euro (3.250 euro/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
L’incentivo spettante dovrà essere fruito in 36 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Compatibilità con altri incentivi all’occupazione
Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.
A titolo esemplificativo, non è cumulabile con:
L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: