Dal 1° gennaio 2018 tutte le imprese estere che operano in Svizzera saranno assoggettate all’IVA Svizzera se il loro fatturato annuo mondiale è maggiore di CHF 100’000. Inoltre, sempre da quella data, l’IVA Svizzera sarà del 7,7%. La revisione comprende diverse modifiche riguardanti l’assoggettamento e/o l’esclusione dall’imposta e si pone come obiettivo l’eliminazione degli svantaggi concorrenziali dovuta all’IVA delle imprese con sede in territorio svizzero rispetto alle imprese estere.
Nello specifico sarà dunque assoggettato all’imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, eserciti un’impresa e con questa esegua prestazioni o abbia sede, domicilio o stabilimento sul territorio svizzero.
a partire dal primo gennaio 2018, la riforma IVA investe tutte le aziende che eseguono lavori di installazione in Svizzera.
Tale riforma introduce anche la figura del rappresentante fiscale in Svizzera per quel che concerne la corrispondenza e l’inoltro dei rendiconti relativi all’IVA Svizzera.
Ai sensi del nuovo dettame legislativo l'impresa estera è tenuta a nominare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera, presso il quale è garantito il domicilio fiscale per tutto ciò che concerne l'imposta sul valore aggiunto.
Viene pertanto riconosciuta come rappresentante fiscale una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera. Inoltre, a copertura degli importi dovuti per legge all'AFC, l'impresa estera deve prestare una fideiussione irrevocabile emessa da una banca domiciliata in Svizzera o pagare l'importo in contanti.